💰 *SUCCESSIONE E INVESTIMENTI: QUANDO LE PLUSVALENZE POSSONO “SPARIRE” FISCALMENTE*

Ma esiste un altro aspetto, molto meno conosciuto, che può incidere in maniera significativa sul patrimonio trasferito agli eredi: il cosiddetto STEP-UP fiscale.
COS’È LO STEP-UP?
Facciamo un esempio semplice.
Un investitore ha acquistato nel tempo 500.000 € di titoli. Al momento della sua morte il loro valore è salito a 800.000 €.
Il guadagno maturato è quindi di 300.000 €.
Se il titolare vendesse prima della successione, ipotizzando che l’intera plusvalenza sia soggetta all’aliquota ordinaria del 26%, l’imposta sarebbe:
300.000 € × 26% = 78.000 €
Con la successione, invece, per molti strumenti finanziari il valore fiscale utilizzato dall’erede viene rideterminato sulla base del valore rilevante ai fini successori.
In termini semplici, la plusvalenza maturata dal precedente proprietario può non essere trasferita fiscalmente all’erede.
Se il valore fiscale diventa 800.000 € e l’erede successivamente vende a 820.000 €, il guadagno fiscalmente rilevante sarà 20.000 €, non 320.000 €.
È questo l’effetto che viene comunemente definito “STEP-UP”.
LA BANCA LO APPLICA AUTOMATICAMENTE?
Lo STEP-UP non è un’agevolazione che l’erede deve richiedere: deriva dalle regole fiscali applicabili alla successione.
Nel regime amministrato è normalmente l’intermediario a gestire fiscalmente i titoli trasferiti agli eredi, una volta ricevuta la documentazione necessaria per la successione.
Questo, però, non significa che non sia opportuno effettuare un controllo.
Dopo il trasferimento è importante verificare che la banca abbia registrato il corretto valore fiscale di ciascun titolo o strumento finanziario prima di procedere a eventuali vendite.
Per i titoli esenti dall’imposta di successione, come i titoli di Stato che rientrano nelle fattispecie previste dalla legge, il riferimento è invece il valore normale alla data di apertura della successione.
E FONDI, SICAV ED ETF?
Anche gli OICR — categoria alla quale appartengono fondi comuni, SICAV ed ETF — hanno specifiche regole fiscali in caso di trasferimento per successione che possono produrre, nella pratica, un effetto analogo per l’erede.
Tecnicamente la fiscalità è differente da quella delle azioni: i proventi positivi degli OICR sono normalmente redditi di capitale, mentre le plusvalenze sulle azioni costituiscono normalmente redditi diversi.
Per chi eredita, però, il risultato pratico è lo stesso: il guadagno accumulato durante la vita del precedente proprietario può non essere tassato come se l’erede avesse mantenuto il suo originario prezzo di acquisto.
E LE POLIZZE VITA FINANZIARIE?
Qui la situazione cambia.
Una polizza vita finanziaria non è un dossier titoli: è un contratto assicurativo.
Alla morte dell’assicurato, la compagnia liquida al beneficiario la prestazione prevista dal contratto e non si verifica lo stesso meccanismo di STEP-UP applicabile agli strumenti finanziari.
La componente finanziaria della prestazione segue infatti la specifica fiscalità prevista per le polizze vita.
Questo non significa che le polizze non possano offrire altri importanti vantaggi successori e assicurativi: significa semplicemente che non beneficiano dello stesso meccanismo fiscale dello STEP-UP.
ATTENZIONE ANCHE ALLE MINUSVALENZE
Lo STEP-UP non produce necessariamente sempre un vantaggio.
Se un titolo acquistato a 100.000 € vale soltanto 70.000 € al momento della successione, la perdita latente di 30.000 € può non essere trasferita fiscalmente all’erede.
Per questo motivo una corretta pianificazione deve considerare sia le plusvalenze sia le minusvalenze presenti nel patrimonio.
SUCCESSIONE E DONAZIONE NON SONO LA STESSA COSA
Un altro punto spesso sottovalutato riguarda la donazione.
Per gli strumenti ai quali si applica questa disciplina, nella donazione il beneficiario generalmente subentra nel costo fiscale del donante.
La successione, invece, può comportare la rideterminazione del valore fiscale.
Due modalità di trasferimento del patrimonio apparentemente simili possono quindi produrre conseguenze fiscali molto diverse.
PIANIFICARE SIGNIFICA GUARDARE IL PATRIMONIO NEL SUO INSIEME
Un patrimonio di un milione di euro non è fiscalmente sempre uguale a un altro patrimonio di un milione di euro.
Azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi, SICAV, ETF e polizze possono avere regole e conseguenze differenti nel passaggio generazionale.
Per questo la pianificazione successoria non dovrebbe limitarsi a chiedersi:
“Quanto patrimonio lascerò?”
La domanda dovrebbe essere anche:
“Come è strutturato il patrimonio che lascerò?”
Perché una buona pianificazione patrimoniale e successoria non inizia quando si apre la successione.
Inizia molto prima.




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